Richiesta di Cittadinanza italiana

Destinatari
Cittadini stranieri, coniugati con cittadini italiani o legalmente residenti in Italia da almeno dieci anni

Cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino italiano (art.5 L.5.02.1992, N.91)

Oggetto
Il cittadino straniero coniugato con cittadino italiano e in possesso di regolare permesso di soggiorno può presentare domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana dopo sei mesi dalla data del matrimonio, se residente in Italia, oppure, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.
La cittadinanza viene attribuita con Decreto del Ministro dell'Interno, nel termine massimo di due anni dalla data di presentazione della richiesta. Il decreto di conferimento della cittadinanza non produce effetti se l'interessato, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento, non presta giuramento di fedeltà alla Repubblica.

Procedimento
Se il richiedente è residente in Italia, la richiesta di acquisto della cittadinanza, insieme ai documenti che la corredano, deve essere presentata alla Prefettura; se il richiedente è residente all'estero, la domanda va presentata al Consolato Italiano del paese di residenza.
Trascorsi i termini necessari per l'esame della domanda, il decreto di conferimento della cittadinanza viene notificato all'interessato al suo indirizzo. Dalla data della notifica, l'interessato ha sei mesi di tempo per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica. Il giuramento è necessario perchè il decreto produca i suoi effetti e deve prestato davanti al Sindaco del comune di residenza, se il dichiarante risiede in Italia o davanti al Console italiano del Paese di residenza, se il dichiarante è residente all'estero.
L'acquisto della cittadinanza italiana decorre dal giorno successivo a quello in cui il giuramento è stato prestato.

Documentazione
Tutte le informazioni necessarie all'avvio dell'istruttoria per la concessione della cittadinanza italiana sono rese direttamente dal cittadino straniero mediante le dichiarazioni (autocertificazioni) contenute nel modello di domanda da presentare alla Prefettura.
Gli unici documenti che devono essere acquisiti in originale da parte del diretto interessato sono l'estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità e il certificato penale del Paese di origine relativo agli eventuali precedenti penali. Entrambi i documenti devono essere legalizzati e tradotti in lingua italiana. La legalizzazione deve essere richiesta all'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello stato estero che ha formato il documento, con la sola eccezione dei documenti provenienti da Paesi che hanno stipulato con l'Italia apposite convenzioni per l'esenzione dalla legalizzazione. La traduzione dei documenti può essere effettuata, all'estero, dalla stessa autorità diplomatica o consolare italiana che ha provveduto alla legalizzazione, oppure, in Italia, dall'autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero deve essere legalizzata dalla Prefettura) o da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti, con le formalità previste dalla legge, la conformità della traduzione al testo straniero.
La domanda e i documenti devono essere presentati alla Prefettura in quattro copie, di cui una originale, in bollo.

Dove
Settore Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe
Corso Vittorio Emanuele II, 10 1° piano

Pagamenti
nessuno

Consulta il sito del Ministero dell'Interno


Cittadinanza allo straniero legalmente residente nel territorio della Repubblica, con residenza ininterrotta (art.9, lett. f della L.5.02.1992, n.91)

Oggetto
Il cittadino straniero in regola con il permesso di soggiorno può presentare richiesta di acquisto della cittadinanza italiana dopo dieci anni di ininterrotta residenza sul territorio dello Stato. Residenze di durata inferiore ai dieci anni sono previste per gli stranieri che si trovino in particolari condizioni:

  • cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea: 5 anni

  • straniero figlio o nipote di cittadini italiani per nascita: 3 anni

  • straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano: 5 anni

  • straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato: 5 anni

  • apolide o straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano: 5 anni

La cittadinanza viene attribuita con Decreto del Presidente della Repubblica, di norma entro due anni dalla data di presentazione della richiesta. Il decreto di concessione della cittadinanza non produce effetti se l'interessato, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento, non presta giuramento di fedeltà alla Repubblica.

Procedimento
La richiesta di acquisto della cittadinanza, insieme ai documenti che la corredano, deve essere presentata alla Prefettura, che provvede alla successiva trasmissione al Ministro dell'Interno.
Trascorsi i termini necessari per l'esame della domanda e verificata la regolarità della situazione, il Presidente della Repubblica emana il decreto di concessione della cittadinanza italiana, che viene notificato all'interessato al suo indirizzo. Dalla data della notifica, l'interessato ha sei mesi di tempo per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica. Il giuramento è necessario perchè il decreto produca i suoi effetti e deve prestato davanti al Sindaco del Comune di residenza.
L'acquisto della cittadinanza italiana decorre dal giorno successivo a quello in cui il giuramento è stato prestato.

Documentazione
Tutte le informazioni necessarie all'avvio dell'istruttoria per la concessione della cittadinanza italiana sono rese direttamente dal cittadino straniero mediante le dichiarazioni (autocertificazioni) contenute nel modello di domanda da presentare alla Prefettura.
Gli unici documenti che devono essere acquisiti in originale da parte del diretto interessato sono l'estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità e il certificato penale del Paese di origine relativo agli eventuali precedenti penali. Entrambi i documenti devono essere legalizzati e tradotti in lingua italiana.
La legalizzazione deve essere richiesta all'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello stato estero che ha formato il documento, con la sola eccezione dei documenti provenienti da Paesi che hanno stipulato con l'Italia apposite convenzioni per l'esenzione dalla legalizzazione. La traduzione dei documenti può essere effettuata, all'estero, dalla stessa autorità diplomatica o consolare italiana che ha provveduto alla legalizzazione, oppure, in Italia, dall'autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero deve essere legalizzata dalla Prefettura) o da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti, con le formalità previste dalla legge, la conformità della traduzione al testo straniero.
La domanda e i documenti devono essere presentati alla Prefettura in quattro copie, di cui una originale, in bollo.

Dove
Settore Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe
 Corso Vittorio Emanuele II, 10 1° piano

Pagamenti
nessuno

Consulta il sito del Ministero dell'Interno

Data di ultima modifica: 31/03/2020

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