Matrimonio del cittadino straniero in Italia

I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all'Ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagrafica.

Il nulla-osta
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d'origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda il punto successivo).
Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (seguono le generalità).
Può essere rilasciato:

  • Dall'Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata preso la Prefettura italiana competente

  • Oppure dall'Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana all'estero

Nota bene:
Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione.
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto

Convenzione di Monaco del 5.9.1980 relativa al certificato di capacità matrimoniale
Prevede la possibilità di sostituire il Nulla-Osta con un certificato di capacità matrimoniale, esente da legalizzazione, che viene rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del proprio Paese.Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sono:

  • Austria

  • Belgio

  • Germania

  • Grecia

  • Lussemburgo

  • Olanda

  • Portogallo

  • Spagna

  • Svizzera

  • Turchia

Cittadini statunitensi
Al posto del Nulla-Osta vengono richiesti i seguenti documenti:

  • atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio.
    Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un'autorità italiana competente ( Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all'estero)

  • dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente

Cittadini australiani
In sostituzione del Nulla-Osta sono richiesti i seguenti documenti:

  • dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura.

  • Documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l'interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.

Qualora i documenti di cui al punto due non siano disponibili, l'interessato deve presentare un atto notorio (consiste in una dichiarazione giurata resa dall'interessato in presenza di quattro testimoni) fatto davanti all'Ufficiale dello Stato Civile italiano, da cui risulti che in base alle leggi vigenti in Australia, nulla osta al matrimonio che egli intende contrarre in Italia.

Documentazione da presentare

  • Passaporto o documento di identità personale (permesso di soggiorno per presa visione)

  • Nulla-Osta (o documenti di cui sopra )

  • Nel caso dello straniero residente in Italia, la certificazione relativa a residenza, cittadinanza e stato libero, è acquisita d'ufficio.

N.B. Occorre anche l'atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta di cui al punto 2 non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità

Modalità di presentazione della documentazione
Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.

Tempi di erogazione del servizio
E' indispensabile che gli interessati contattino l'Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. Completata l'acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un appuntamento per l'eventuale richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del matrimonio

Normativa di riferimento
CODICE CIVILE art.. 116
LEGGE N. 1195 DEL 13.10.1965
"Scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d' America"
LEGGE n. 950 del 19.11.1984
"Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980"
LEGGE n. 218 del 30.5.1995
"Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" art. 27
D.P.R. 3.11.2000 N. 396
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"
LEGGE N. 233 DEL 27.09.2002
"Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendono contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e 11 aprile 2000."

Dove
Settore Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe
Corso Vittoio Emanuele II, 10 1° piano

Quando
dal lunedi al venerdi dalle ore 11.00 alle ore 13.30
martedi e giovedi pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30

Pagamenti
Ogni documento rilasciato dall'Autorità straniera viene assoggettato all'imposta di bollo pari a 14,62 euro. Così pure è soggetto all'imposta di bollo l'atto di pubblicazione di matrimonio

Data di ultima modifica: 31/03/2020

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